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LO STATUTO

CONSORZIO DI PRO LOCO LA SERENISSIMA AGNO CHIAMPO APS

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA’

Art. 1 - Costituzione

  1. L’Associazione non riconosciuta denominata “Consorzio di Pro Loco La Serenissima Agno Chiampo APS”, (di seguito anche solo “Consorzio”), riunisce le Pro Loco aderenti all’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia aventi sede nella Provincia di Vicenza, nell’ambito del territorio di riferimento determinato dall’Assemblea Regionale, ed è contraddistinto altresì dalla denominazione “Consorzio di Pro Loco La Serenissima Agno Chiampo APS” (d’ora in avanti Consorzio. Dell’acronimo APS o dell’indicazione associazione di promozione sociale dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  2. Il Consorzio è articolazione periferica dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, facente capo all’UNPLI Veneto APS e coordinata dall’UNPLI Vicenza APS di cui rispetta gli Statuti nella loro interezza, riconoscendone la natura vincolante.
  3. Il Consorzio è un’associazione apartitica ed indipendente da qualsiasi ideologia, dotata di autonomia patrimoniale, costituita con atto del Notaio Francesco D'Ercole in Vicenza, del 19/07/1980, repertorio nr 17755 e raccolta nr 6563, registrato a Vicenza il 25/07/1980 nr 4853.
  4. Il Consorzio ha sede legale in Montecchio Maggiore, via dei Trozi nr 2 e può istituire una o più sedi operative. L’eventuale trasferimento della sede legale all’interno del territorio del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento dell’indirizzo della sede legale dell’associazione, nonché l’istituzione e il trasferimento delle eventuali sedi secondarie, spettano al Consiglio Direttivo del Consorzio.
  5. Il logo ed emblema ufficiale del Consorzio è costituito dal logo ufficiale dell’UNPLI, a cui può affiancarsi il logo dell’UNPLI Veneto e dell’UNPLI Vicenza e un ulteriore simbolo del Consorzio.

Art. 2 - Oggetto Sociale

  1. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in campo culturale, ambientale, turistico, ecologico, naturalistico, enogastronomico, sociale e nell’ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili, sviluppando condizioni di identità, uguaglianza, pluralismo e pari opportunità, secondo gli indirizzi normativi della Regione Veneto, dello Stato Italiano e della Comunità Europea.
  2. Il Consorzio coopera con le Istituzioni, con l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, con il Comitato Regionale UNPLI Veneto APS, con il Comitato Provinciale Vicenza APS e con gli altri Consorzi dell’UNPLI Veneto APS per la promozione e la valorizzazione dell'Italia, della Regione, della Provincia e in particolare del proprio territorio di competenza, in campo turistico, culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, enogastronomico, sportivo, sociale e nell’ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili.
  3. Il Consorzio, ai sensi dello Statuto dell’UNPLI Veneto APS, ha i seguenti compiti:
    A) Promuovere il coordinamento delle attività delle Pro Loco e favorire la collaborazione con altri Consorzi e con il Comitato Provinciale e Regionale UNPLI e con l’UNPLI APS;
    B)Promuovere lo sviluppo delle Associazioni Pro Loco secondo le singole esigenze, indirizzandole a perseguire gli scopi che in particolare riguardano l’accoglienza, la solidarietà, l’ospitalità, l’assistenza, il volontariato, la promozione sociale e l’informazione, tutelarne gli interessi e provvedere anche alla formazione dei dirigenti;
    C) Rappresentare le Associazioni Pro Loco nei confronti di tutte le realtà che operano a livello locale, comunale e consortile;
    D) Organizzare e gestire attività di servizio, supporto, consulenza, aggiornamento e formazione a favore delle Pro Loco e di altri enti ed associazioni;
    E) Promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica, culturale e sociale con particolare riferimento alla conservazione e promozione delle tradizioni locali;
    F) Gestire ed organizzare un ufficio turistico che promuova il territorio di competenza;
    G) Promuovere, coordinare ed organizzare attività e manifestazioni turistiche, culturali, musicali, ricreative, sportive ivi comprese fiere e rassegne anche di carattere eno-gastronomico che valorizzino i beni storici, monumentali, artistici nonché il patrimonio naturalistico, ambientale del territorio e i prodotti tipici;
    H) Promuovere lo studio, la ricerca, la sperimentazione, anche a livello scientifico, negli ambienti culturali, ambientali, turistici, sociali, economici e sportivo-ricreativi sia direttamente, sia attraverso la partecipazione a progetti di terzi;
    I) Pubblicare e diffondere materiale promozionale, informativo e di ricerca, nonché attività editoriali riguardanti le iniziative e le proposte turistico-culturali;
    J) Svolgere funzioni delegate dall’UNPLI Provinciale, Regionale e Nazionale.
    K) Attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie, previa intesa con UNPLI Veneto
  4. Il Consorzio persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
    - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell’articolo, 5 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
    - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell’articolo, 5 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
    - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell’articolo, 5 comma 1 lettera i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
    organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell’articolo, 5 comma 1 lettera k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
    - servizi strumentali agli enti del Terzo settore associati (ai sensi dell’articolo, 5 comma 1 lettera m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
    - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera t) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
    - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera u) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
    - promozione della cultura della legalità, della pace trai i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera v) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
    - riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera z) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
  5. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dal Consorzio in favore degli associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone aderenti alle Pro Loco riunite nel Consorzio.
  6. Il Consorzio inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. La loro individuazione potrà essere operata con delibera del Consiglio Direttivo del Consorzio. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  7. Il Consorzio può esercitare l’attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
  8. Il Consorzio inoltre può svolgere attività economiche di natura commerciale, artigianale, agricola svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate all’autofinanziamento per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 3 - Associati: acquisizione e perdita della qualifica - Diritti e doveri

  1. Sono soci del Consorzio tutte le Pro Loco operanti nella Provincia di Vicenza, nell’ambito del territorio di riferimento determinato dall’Assemblea Regionale, regolarmente associate all’Unione Nazionale Pro loco d’Italia e costituite nel rispetto delle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale, nonché delle norme del presente statuto e delle norme statutarie e regolamentari dell’UNPLI APS. Possono altresì acquisire la qualifica di socio le Pro Loco della propria area non riconosciute quali associazione di promozione sociale, purché costituite nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme del presente statuto e delle norme statutarie e regolamentari dell’UNPLI APS, che non abbiano scopo di lucro e a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti al Consorzio.
  2. Ogni associato ha pari diritto di voto, in ossequio al principio del voto singolo.
  3. Alle Assemblee hanno diritto di voto le Pro Loco iscritte nei libri sociali dell’UNPLI da almeno tre mesi.
  4. Non sono ammessi soci temporanei.
  5. L’adesione della Pro Loco ad altri enti o altre reti associative concorrenti o comunque aventi scopi e/o finalità analoghi a quelli dell’UNPLI APS non è consentita, a pena di esclusione.
  6. Gli associati hanno altresì il diritto di:
    A) ricevere annualmente la tessera associativa dell’UNPLI APS e fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente connessi;
    B) partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall’UNPLI APS;
    C) avere puntuale informazione sulle attività dell’UNPLI APS nei limiti e con le modalità previste dalle leggi e dal presente statuto;
    D) svolgere, su delega dell’UNPLI Veneto o dell’UNPLI Vicenza attività di programmazione e di organizzazione.
  7. Previa richiesta scritta al Presidente, che ne consente la visione entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, i soci tramite delegato hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all’art. 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti da:
    - bilancio di esercizio di cui all’art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
    - bilancio sociale di cui all’art 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
    - libro degli associati;
    - libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
    - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e degli altri organi sociali;
    - libro inventario tenuto dalla Segreteria del Consorzio;
    - registro dei volontari di cui all’art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
  8. L’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede consortile, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dal Segretario. I Soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dal Consorzio in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, il Consorzio potrà richiedere al Socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali. In nessun caso è ammessa la riproduzione in qualunque forma e il rilascio di copia cartacea o in formato digitale di parte e/o di tutti i documenti esaminati.
  9. I soci hanno il dovere di:
    - osservare integralmente le norme statutarie, regolamentari e del Codice etico e quanto deliberato dagli organi centrali, dagli organismi ausiliari e dagli organi periferici dell’UNPLI;
    - versare la quota sociale, nei termini e nelle modalità deliberati dal Consiglio Nazionale e dall’UNPLI Veneto;
    - versare eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea del Consorzio;
    - perseguire gli scopi sociali nei modi stabiliti dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
    - tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
    - comunicare all’UNPLI Veneto, che ne curerà la trasmissione alla Segreteria Nazionale, le eventuali variazioni al proprio Statuto, entro 30 giorni dalla loro approvazione; la Giunta Esecutiva Nazionale potrà, ove ritenuto necessario per il rispetto delle norme e dei principi sanciti nello Statuto, richiedere al Socio ulteriori modifiche.
  10. La qualifica di socio si perde per:
    A) ecesso dall’UNPLI APS, formalizzato per iscritto;
    B) estinzione giuridica della Pro Loco;
    C) esclusione dall’UNPLI APS per accertate violazioni dello Statuto;
    D) decadenza per la perdita o il mancato possesso dei requisiti di legge e delle norme statutarie.
  11. L’esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Nazionale UNPLI APS e dall’UNPLI Veneto. I soci morosi per conservare l’anzianità di affiliazione all’UNPLI APS sono tenuti al versamento delle quote pregresse non pagate.
  12. Lo scioglimento di una Pro Loco è accertato dal Consiglio dell’UNPLI Veneto, che ne dà comunicazione scritta alla Giunta Esecutiva Nazionale entro il termine di 30 giorni.
  13. Il mancato versamento di due quote associative consecutive determina la decadenza dall’UNPLI APS, previa deliberazione del Consiglio dell’UNPLI Veneto, il quale ne dà comunicazione scritta alla Giunta Esecutiva Nazionale e al Consorzio entro il termine di 30 giorni.
  14. Il provvedimento disciplinare di esclusione di una Pro Loco, viene proposto, previa diffida, con parere motivato dal Comitato Regionale dell’UNPLI Veneto ed è adottato dalla Giunta Esecutiva nazionale con deliberazione motivata, a seguito di constatate violazioni delle norme statutarie, regolamentari e del Codice etico o di direttive e/o delibere degli Organi centrali, degli Organismi ausiliari e degli Organi centrali e periferici dell’UNPLI Veneto, nonché dell’UNPLI Vicenza, o in caso di svolgimento di attività contrarie agli interessi dell’UNPLI APS e/o dell’UNPLI Veneto o dell’UNPLI Vicenza o che, in qualunque modo, arrechino o possano arrecare danni, anche morali, all’UNPLI. Il provvedimento di esclusione viene comunicato alla Pro Loco interessata entro il termine perentorio di 30 giorni. Avverso tale deliberazione motivata di esclusione, la Pro Loco può, entro 30 giorni dalla comunicazione presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri che decide in maniera definitiva, nei termini previsti dal Regolamento.

TITOLO II – STRUTTURA CENTRALE

Art. 4 – Organi

  1. Gli Organi del Consorzio sono:
    A) l’Assemblea dei soci;
    B) il Consiglio Direttivo;
    C) l’Organo di Controllo, ove istituito;
    D) Il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti
  2. Salvo diversa previsione di legge, tutte le cariche elettive all’interno del Consorzio hanno la durata di quattro anni ed allo scadere del quadriennio devono essere rinnovate, anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso.

      TITOLO III – ORGANI DEL CONSORZIO

      Art. 5 – Assemblea

      1. L’Assemblea dei soci determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici del Consorzio, in accordo con quelli determinati dall’UNPLI, dall’UNPLI Veneto e dall’UNPLI Vicenza.
      2. L’Assemblea dei soci può essere sia ordinaria che straordinaria.
      3. È di competenza dell’Assemblea:
        A) approvare le linee programmatiche del Consorzio;
        B) discutere sui temi proposti dal Consiglio Provinciale e comunicati ai Consorzio;
        C) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, dell’Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove istituiti e laddove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
        D) approvare le modifiche statutarie proposte;
        E) decidere l’eventuale scioglimento e liquidazione del Consorzio disponendo circa la destinazione del patrimonio e la nomina dei Commissari liquidatori;
        F) approvare il bilancio d'esercizio consuntivo, con le modalità previste dall’art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
        G) approvare il bilancio sociale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
        H) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
        I) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
        J) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
        K) deliberare sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.
      4. L’Assemblea è costituita da un rappresentante per ogni Pro Loco associata, eletto dai rispettivi Consigli direttivi, i quali hanno diritto di voto secondo quanto previsto nello Statuto UNPLI e nel Regolamento. All’Assemblea possono assistere tutte le Pro Loco regolarmente iscritte all’UNPLI, ricadenti nel territorio di competenza
      5. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno per approvare il bilancio consuntivo e, qualora sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale. Si riunisce in forma elettiva ogni quadriennio per la elezione degli Organi sociali
      6. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria su deliberazione del Consiglio Direttivo o su deliberazione motivata di almeno un decimo delle Pro Loco associate
      7. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Nell’Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile l’art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.
      8. L’Assemblea, salvo diversa disposizione del presente Statuto, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei rappresentanti di tutte le Pro Loco associate aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto in proprio o per delega
      9. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere svolta in modalità telematica
      10. La partecipazione dei singoli soci all’Assemblea nelle ipotesi di svolgimento in modalità telematica avviene previa approvazione di apposito regolamento, a condizione che:
        - sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell’adunanza, la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;
        - sia consentito al Segretario o al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
        - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno
      11. Salvo diversa disposizione di legge o del presente Statuto, le decisioni dell'Assemblea sono valide a maggioranza dei voti espressi dai presenti, senza tenere conto del numero degli astenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
      12. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale.

      Art. 6 – Consiglio Direttivo

      1. Il Consiglio è composto da n. 7 Consiglieri eletti dall’Assemblea, nel rispetto di una rappresentanza complessivamente equilibrata della realtà territoriale e secondo le norme del Regolamento generale dell’UNPLI Vicenza, in quanto compatibili. Ai componenti del Consiglio Direttivo si applicano le disposizioni di cui all’art. 2382 del Codice civile.
      2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Tutte le convocazioni sono effettuate per iscritto e inviate personalmente, a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, a tutti gli aventi diritto a partecipare e debbono contenere obbligatoriamente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora stabilita per la riunione, sia della prima che della seconda convocazione, la quale non può tenersi lo stesso giorno. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 48 ore prima della data della riunione.
      3. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all’anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti. In quest’ultimo caso la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
      4. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo
      5. La riunione del Consiglio Direttivo è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
      6. Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide a maggioranza dei voti espressi dai presenti, senza tenere conto del numero degli astenuti. Tutte le votazioni vengono effettuate con voto palese, salvo le ipotesi di voto segreto previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
      7. La partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo nelle ipotesi di svolgimento in modalità telematica avviene previa approvazione di apposito regolamento, a condizione che:
        - sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell’adunanza, la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;
        - sia consentito al Segretario del Consorzio o al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
        - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
      8. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale che verrà depositato nella sede sociale e trasmesso ai Consiglieri del Consorzio, all’Organo di controllo, se istituito, e ai componenti del Collegio dei Probiviri.
      9. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati a partecipare senza diritto di voto i Consiglieri provinciali e regionali e gli eventuali componenti della Giunta Esecutiva regionale residenti nel territorio della provincia.

      Art. 7 – Funzioni e competenze del Consiglio Direttivo

      1. Il Consiglio Direttivo ha in via esclusiva funzioni di indirizzo e di controllo sull’intera associazione, che esercita attraverso i seguenti compiti:
        A) delibera l’attuazione delle direttive per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea sviluppandone la relativa programmazione;
        B) determina le linee d’azione che si impongono per nuove esigenze tra un’Assemblea e l’altra;
        C) propone all’approvazione dell’Assemblea:
        - i regolamenti di competenza dell’Assemblea;
        - le modifiche statutarie;
        - l’eventuale scioglimento e liquidazione del Consorzio;
        D) elegge e revoca, fra i propri componenti, il Presidente
        E) delibera la decadenza del Presidente, nelle ipotesi di cui al successivo art. 8.6 del presente Statuto;
        F) surroga, nelle ipotesi di dimissioni, decadenza o esclusione i propri componenti con i primi dei non eletti, preferibilmente nel rispetto della rappresentanza territoriale, fino ad un massimo della metà dei consiglieri. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’Assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Nel caso la surroga riguardi la metà più uno dei componenti, l’intero Consiglio Direttivo decade e il Presidente convoca l’Assemblea straordinaria elettiva per il suo rinnovo;
        G) stabilisce l’eventuale tipo di rimborsi spese del Segretario o dei componenti del Consiglio Direttivo o di altri organi;
        H) approva il documento di programmazione economica;
        I) documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle istituzionali di interesse generale, con le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
        J) predispone, su proposta del Segretario, il bilancio consuntivo d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 
        K) predispone, su proposta del Segretario, il bilancio sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
        L) assiste ed affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
        M) affida su proposta del Presidente specifiche deleghe operative ai propri componenti;
        N) assume lavoratori dipendenti o si avvale di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
        O) elegge tra i propri componenti il Vicepresidente vicario e su proposta del Presidente, anche al di fuori dei propri componenti, il Segretario.

      Art. 8 - Presidente

      1. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio e ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle Pro Loco associate, nel rispetto del presente Statuto e delle norme statutarie e regolamentarie dell’UNPLI. A tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi presso le parti politiche, sociali e istituzionali.
      2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti con la maggioranza semplice dei voti e può essere riconfermato.
      3. Il Presidente ha i seguenti compiti:
        A) indice, convoca e presiede, determinandone l’ordine del giorno, l’Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria, salvo i casi particolari espressamente previsti dal presente Statuto;
        B) assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività del Consorzio secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall’Assemblea, dando attuazione concreta ai programmi ed alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo tramite il Segretario e i servizi da questo dipendenti;
        C) in caso di necessità ed urgenza, adotta con efficacia immediata le delibere di competenza dell’Organo amministrativo, sottoponendole a ratifica nella prima riunione convocata;
        D) promuove le attività e le delibere degli organi sociali;
        E) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, determinando l’ordine del giorno delle riunioni;
        F) è responsabile della gestione economica e finanziaria del Consorzio;
        G) quale rappresentante legale del Consorzio di fronte a terzi e in giudizio, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, sentito l’organo amministrativo competente;
        H) può conferire deleghe per lo svolgimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componente dell’organo amministrativo;
        I) può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, come esperti e senza diritto di voto, persone estranee a tale organo.
      4. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. In caso di assenza o di impedimento temporaneo assume tutti i poteri del Presidente fino a un massimo di sei mesi consecutivi.
      5. In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento definitivo ovvero di impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, il Presidente e il Segretario sono dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo e il Vicepresidente convoca entro i successivi 30 giorni il Consiglio per la surroga, salvo le ipotesi di cui all’art. 7.1 lett. f) e per l’elezione del nuovo Presidente.
      6. Il Consiglio Direttivo, con almeno il voto dei due terzi dei suoi componenti e nei casi di gravi inadempienze ai doveri istituzionali o di mancata approvazione del bilancio consuntivo, si riunisce senza ritardo, se necessario in auto-convocazione, per trattare la sfiducia e la decadenza del Presidente. Il Consiglio potrà confermare la fiducia al Presidente o procedere alla elezione del nuovo Presidente sino alla conclusione del mandato corrente. Qualora dichiarato decaduto il Consiglio potrà proporre la revoca all’Assemblea e procedere alla surroga ai sensi dell’art. 7.1 lett. f)

      Art. 9 - Organo di controllo

      1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell’art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall’Assemblea un organo di controllo monocratico
      2. Laddove la nomina dell’Organo di controllo sia obbligatoria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del Codice civile. Si applica l’art. 2399 del Codice civile.
      3. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.
      4. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
      5. L’Organo di controllo partecipa senza diritto a voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
      6. L’Organo di controllo si riunisce ogni qualvolta necessario.
      7. L’incarico di componente dell’Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.
      8. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l’Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L’incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all’Organo di controllo, a condizione che sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. Qualora l’Organo di controllo non sia iscritto nell’apposito registro dei revisori legali, l’Assemblea affida l’incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell’apposito registro o ad una società di revisione legale.

      Art. 10 - Collegio dei Probiviri

      1. Sono demandati al Collegio Provinciale o Regionale dei Probiviri, istituito nel Comitato Provinciale o Regionale di riferimento, i seguenti compiti:
        A) regolare conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia insorta tra gli Organi del Consorzio e tra questi e le Pro Loco e le articolazioni periferiche di competenza;
        B) intervenire, altresì, nei conflitti tra gli Organi del Consorzio e coloro che rivestono cariche sociali negli stessi e nelle articolazioni periferiche;
        C) decidere su ogni impugnativa riguardante il rispetto del presente Statuto da parte degli Organi del Consorzio, tranne le ipotesi di competenza esclusiva del Collegio Regionale e Nazionale dei Probiviri.

      Art. 11 - Segretario

      1. Il Segretario è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente del Consorzio anche tra i non Consiglieri;
      2. Il Segretario esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi degli Organi deliberanti centrali, operando in stretta collaborazione con il Presidente del Consorzio.
      3. Sono compiti specifici del Segretario:
        A) svolgere il servizio di Segreteria del Consorzio, assistendo alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curando la compilazione dei relativi verbali, la loro ordinata conservazione e la messa a disposizione degli aventi diritto nel tempo più breve possibile;
        B) coordinare gli altri uffici eventualmente istituiti dal Consorzio;
        C) curare i rapporti con la Segreteria Nazionale, Regionale e Provinciale dell’UNPLI;
        D) redigere il bilancio consuntivo dell’anno precedente, nonché il bilancio sociale nei casi previsti dal presente statuto, da sottoporre tramite il Presidente del Consorzio all’esame e alla successiva approvazione degli organi sociali competenti;
        E) predisporre, in conformità alle direttive del Presidente, la documentazione di programmazione economica per l’esercizio successivo, per la conseguente presentazione all’organo competente ad approvarlo;
        F) depositare presso la sede del Consorzio, a disposizione degli associati, durante i quindici giorni precedenti la riunione dell’organo convocato per approvarlo, ciascun bilancio con i relativi allegati;
        G) attuare gli adempimenti relativi al deposito e alle pubblicazioni dei bilanci, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

      TITOLO IV - NORME GENERALI

      Art. 12 – Patrimonio Sociale

      1. Le risorse economiche, con le quali il Consorzio provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, sono:
        a) contributi delle Pro Loco associate e dei soci di queste;
        b) eredità, donazioni e legati;
        c) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
        d) contributi dello Stato, delle regioni, delle province, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
        e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
        f) proventi di cessioni di beni e di servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative;
        g) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
        h) entrate derivanti da iniziative promozionali, occasionali o permanenti, finalizzate al proprio funzionamento, comprese le feste, le raccolte di fondi e le manifestazioni di sorte;
        i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
      2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
      3. Il bilancio consuntivo, costituito dalla situazione patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi e nelle forme previsti dalla legislazione vigente, deve essere approvato, salvo diversa disposizione di legge, entro il 31 maggio, secondo uno schema conforme approvato dal Consiglio Nazionale dell’UNPLI; potrà inoltre essere redatto il Bilancio Sociale ed ogni altro atto e documento ritenuto utile e funzionale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
      4. Tutti i beni o le attività di proprietà del Consorzio devono risultare da un libro inventario aggiornato all’inizio dell’anno e tenuto dalla Segreteria del Consorzio, debitamente vistato dall’Organo di controllo e/o Revisione legale dei conti, da conservare, unitamente alla relativa documentazione contabile, con gli altri documenti sociali.
      5. Il Consorzio si avvale, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai soci delle proprie associate. Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente sui limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai volontari, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
      6. Il Consorzio con delibera del Consiglio Direttivo può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei soci delle proprie associate, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

      Art. 13 - Modifiche Statutarie

      1. Il Consorzio adotta lo Statuto tipo e le eventuali modifiche, approvato dal Consiglio Nazionale, salvo diversa disposizione di legge regionale.
      2. Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all’Assemblea con apposita delibera del Consiglio Direttivo, per iniziativa dello stesso o su richiesta di un quarto delle Pro Loco regolarmente associate - acquisito il parere favorevole del Consiglio Regionale dell’UNPLI Veneto e ratificato dal Consiglio Nazionale nella prima seduta utile
      3. L’Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da fissare almeno un’ora dopo, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti validi.
      4. Qualora lo Statuto o le modifiche statutarie non sia ratificato in quanto non conforme allo Statuto tipo approvato dal Consiglio Nazionale o non compatibile con lo Statuto Nazionale e Regionale o con le disposizioni di leggi vigenti, il Consiglio Regionale, previa diffida, può deliberare il Commissariamento del Consorzio, al fine di attivare le procedure per l’adeguamento dello Statuto non conforme da parte dell’Assemblea.
      5. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, le modifiche statutarie necessarie ed indispensabili per adeguarsi ad eventuali nuove norme di legge vincolanti per l’Associazione possono essere adottate con delibera del Consiglio Direttivo presa all’unanimità.
      6. Le modifiche al presente statuto, salvo contraria disposizione di legge, non richiedono necessariamente la forma dell’atto pubblico.

      ART. 14 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

      1. Lo scioglimento del Consorzio deve essere proposto all’Assemblea dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.
      2. Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di tre quarti degli associati.
      3. La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri.
      4. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

      Art. 15 – Requisiti di eleggibilità e decadenza

      1. Ogni Pro Loco operante nel territorio della Provincia Vicenza può candidare un suo associato ad una carica elettiva del Consorzio, a condizione che:
        A) sia una persona fisica;
        B) sia nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;
        C) non si trovi in stato di conflitto di interessi, concreto ed attuale, con l’UNPLI;
        D) sia regolarmente iscritto ad una Pro Loco avente diritto di voto, a norma del presente statuto;
        E) non si trovi nelle condizioni di cui all’art. 2382 del Codice civile.
      2. Ogni Pro Loco avente diritto di voto a norma del presente statuto può presentare una sola candidatura ad un organismo associativo consortile.
      3. La perdita dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 15.1 è causa di decadenza dalla carica.
      4. L’Assemblea può prevedere ulteriori casi di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o divieto di cumulo di cariche.

      Art. 16 - Disposizioni Generali

      1. Salvo quanto disposto diversamente dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, le riunioni collegiali sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti in seconda convocazione e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza semplice: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
      2. Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono su indicazione del Presidente del Consorzio:
        A) per alzata di mano o per sistemi equivalenti;
        B) per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei votanti.
      3. Tutte le votazioni riferite a persone vanno effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, salvo che in presenza di un numero di candidati pari ai seggi da ricoprire non si decida altra modalità di votazione
      4. Alla votazione ed alla elezione a qualsiasi carica del Consorzio possono concorrere solo le Pro Loco che risultano associate secondo le modalità previste dal presente Statuto e in regola con il pagamento della quota sociale.
      5. Per l’elezione di organi collegiali le preferenze da esprimere non possono superare il numero dei posti da ricoprire
      6. Entro la fine del mese di marzo di ogni anno chiunque ricopre una carica sociale è tenuto ad inviare alla Segreteria del Consorzio una attestazione da cui risulti il permanere dei requisiti di eleggibilità.
      7. Le Pro Loco, i loro associati e le articolazioni periferiche sono tenute all’osservanza degli atti deliberativi dell’UNPLI.

      Art. 17 – Regolamenti

      1. I Regolamenti del Consorzio sono approvati dal Consiglio Direttivo e contengono le norme relative al funzionamento degli Organi centrali, nonché altre norme relative al buon andamento dell’attività del Consorzio.
      2. Le modifiche ai Regolamenti sono deliberate dal Consiglio Direttivo, su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.
      3. Sono riservati alla competenza dell’Assemblea:
        A) il Regolamento di funzionamento dell’Assemblea;
        B) il Regolamento elettorale per l’elezione degli organi sociali
        C) il Regolamento dei casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza aggiuntivi, rispetto a quelli contemplati dall’art. 15.4 del presente Statuto.

      Art. 18 - Disposizioni Finali

      1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto dell’UNPLI e dell’UNPLI Veneto, alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice civile.

      Art. 19 - Disposizioni Transitorie

      1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
      2. Gli Organi del Consorzio in carica al momento della approvazione dello Statuto concludono regolarmente il loro mandato fino alla scadenza naturale.
      3. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni e i compiti dell’Organo di Controllo fino alla sua elezione.
      4. Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, il Consorzio si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o il legale rappresentante della rete associativa UNPLI – APS cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
      5. Una volta iscritto il Consorzio, indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione.

      Montecchio Maggiore, 4 luglio 2023

      Modello tipo ai sensi dell’art. 26.1 Statuto UNPLI, approvato nella seduta del Consiglio Nazionale di Roma del 25 luglio 2022.